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Bonus 110% | Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione

Oggetto del provvedimento, Criteri selettivi e Procedura di sospensione e di annullamento



  • Oggetto del provvedimento 1.1 Con il presente provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto-legge), introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. Criteri selettivi

  • Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge (di seguito comunicazioni), che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge. 2.2 La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Procedura di sospensione L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione, rende noto noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge n. 157/2021 con la precisazione che il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa. 🔘 la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 🔘 la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto-legge è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

Procedura di annullamento

L’Agenzia delle Entrate, se in esito alle verifiche effettuate ritiene che siano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità previste per la procedura di sospensione. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.


Comunicazioni considerate effettuate e Caducazione della sospensione

Se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero sia decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate






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